Numero2738.

 

L E X   S C R I P T A

L E X   T R A D I T A

 

La traduzione di questo “brocardo” (espressione latina di contenuto giuridico: è il termine con cui vengono indicate le regole generali del diritto) può prestarsi ad un equivoco ridicolo. Chi non conosce il latino potrebbe pensare che questa frase assiomatica si possa interpretare così come suona in Italiano, cioè: legge scritta. legge tradita. Noi conosciamo, più comunemente, il detto popolare: “fatta la legge, trovato l’inganno” che potrebbe essere un altro modo per esprimere lo stesso concetto.
Niente di tutto questo. La traduzione corretta è la seguente: legge scritta, legge tramandata. È cioè la legge statutaria, quella che, una volta sancita, stabilita, approvata, è destinata a durare e valere nel tempo (in latino il verbo tradere significa tramandare). Si tratta della legge che vale come principio giuridico di riferimento, a differenza della legge non scritta che ha scaturigini negli usi e costumi di una società e tramandata per comportamenti abitudinari ma non decretata in alcun modo.

Tuttavia, vale anche l’asserzione che “la consuetudine (non scritta) è fonte di diritto”.
Secondo la dottrina tradizionale, essa consta di due elementi:
uno di tipo materiale (usus o diuturnitas),
uno di tipo soggettivo (opinio iuris ac necessitatis), ancorché oggettivamente verificabile.

Insomma, la consuetudine è una delle fonti del diritto positivo (ius non scriptum).

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