Numero3193.

 

U S U S    F R U C T U S    A B U S U S

 

The USUS was the right that the holder had to make use of the object according to its destination or nature, FRUCTUS was the right to receive the fruits, ABUSUS was the right of disposition based on the power to modify,sell or destroy the object or given entity.

 

L’ USO era il diritto che il detentore aveva di far uso dell’oggetto, secondo la sua destinazione o natura.

FRUTTO era il diritto di riceverne i frutti.

ABUSO era il diritto ad avere a disposizione, con il potere di modificare, vendere o distruggere, l’oggetto o la data entità.

 

Secondo queste semplicissime spiegazioni, partendo dai concetti base dello IUS ROMANUS (DIRITTO ROMANO), a cui appartengono i tre termini sopra citati, posso fare una considerazione attuale e pertinente?

Prendiamo, ad esempio, il nostro telefonino, che adoperiamo ogni giorno, tante volte al giorno.

Di esso noi abbiamo l’uso, perché lo adoperiamo, anche a dismisura.

Abbiamo l’abuso: infatti, ne facciamo un uso spropositato e abnorme. Potremo addirittura distruggerlo (abuso), ma non lo faremo mai, perché non ci conviene.

Ma non abbiamo il frutto delle sue funzioni: di questo si sono impadronite le PIATTAFORME DIGITALI dei gestori telefonici che, attraverso i loro algoritmi e le loro politiche commerciali, anche e soprattutto padroneggiando i nostri dati, ne condizionano l’utilizzo e ci teleguidano nelle nostre azioni, private e lavorative, relegandoci ad un ruolo di pecoroni utilizzatori che hanno abdicato alla proprie funzioni relazionali e discriminatorie, nonché all’arbitrio delle proprie scelte personali, per ridurci ad un gregge di followers (vedi i social).

Le funzioni delle moderne comunicazioni sono in pieno vigore e sono diventate ormai parte integrante della nostra vita di relazione, ma i termini e i concetti che inquadravano e tuttora identificano il loro utilizzo appartengono alla saggezza giurisdizionale di un popolo che ha dominato il mondo occidentale per tanti secoli.

Numero3148.

 

L’ E D I T T O    D I    C O S T A N T I N O

 

“La donazione di Costantino”, documento falso, che attribuiva alla Chiesa il potere temporale, è mai stato riconosciuto falso dalla Chiesa Cattolica?

 

Il documento, recante la data del 30 marzo 315, afferma di riprodurre un editto emesso dall’imperatore romano Costantino I. Con esso l’imperatore avrebbe attribuito al papa Silvestro I e ai suoi successori le seguenti concessioni:

Il primato (principatum) del vescovo di Roma sulle chiese patriarcali orientali: Costantinopoli, Alessandria d’Egitto, Antiochia e Gerusalemme;

la sovranità del pontefice su tutti i sacerdoti del mondo;

la sovranità della Basilica del Laterano, in quanto “caput et vertex”, su tutte le chiese;

la superiorità del potere papale su quello imperiale.

Inoltre la Chiesa di Roma ottenne secondo il documento gli onori, le insegne e il diadema imperiale ai pontefici, ma soprattutto la giurisdizione civile sulla città di Roma, sull’Italia e sull’Impero romano d’Occidente.

L’editto confermerebbe inoltre la donazione alla Chiesa di Roma di proprietà immobiliari estese fino in Oriente. Ci sarebbe stata anche una donazione a papa Silvestro in persona del Palazzo del Laterano. l

La parte del documento su cui si basarono le rivendicazioni papali recita:

  • «In considerazione del fatto che il nostro potere imperiale è terreno, noi decretiamo che si debba venerare e onorare la nostra santissima Chiesa Romana e che il Sacro Vescovado del santo Pietro debba essere gloriosamente esaltato sopra il nostro Impero e trono terreno. Il vescovo di Roma deve regnare sopra le quattro principali sedi, Antiochia, Alessandria, Costantinopoli e Gerusalemme, e sopra tutte le chiese di Dio nel mondo… Finalmente noi diamo a Silvestro, Papa universale, il nostro palazzo e tutte le province, palazzi e distretti della città di Roma e dell’Italia e delle regioni occidentali.»
  •  Nel 1440, l’umanista Lorenzo Valla dimostrò, senza ombra di dubbio, la falsità del documento: era scritto in un latino medievale troppo diverso da quello usato ai tempi di Costantino ed era pieno di errori storici o anacronismi.
  • Valla era un esperto filologo, il latino utilizzato nel redigere il documento è inequivocabilmente di un epoca molto più recente di quella in cui era vissuto l’imperatore Costantino. Le lingue si modificano nel tempo: ad esempio l’italiano utilizzato ai tempi di Dante Alighieri è ben diverso rispetto a quello del Manzoni, quindi se volessimo attribuire i Promessi Sposi a Dante Alighieri sarebbe ben evidente che un fiorentino del trecento non avrebbe mai potuto scrivere in quel modo. La donazione di Costantino era scritta in una lingua che mai Costantino avrebbe potuto parlare!
  • È considerato tuttora “storico” dalla Chiesa.

Numero2740.

 

DECLARATION OF INDEPENDENCE

JULY 4, 1776

 

 

When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident:

That all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness; that, to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles, and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. 

 

T R A D U Z I O N E

 

DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA

4 Luglio 1776

 

Quando, nel corso delle vicende umane, si rende necessario che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno legato con un altro, e assuma tra le potenze della terra lo stadio separato ed eguale al quale le leggi della natura e il Dio della natura li autorizzi, un dignitoso rispetto per le opinioni dell’umanità esige che essi dichiarino le cause che li spingono alla separazione.

Riteniamo che queste verità siano evidenti:

che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono dotati dal loro Creatore di certi diritti inalienabili; che tra questi ci sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità; che, per garantire questi diritti, si istituiscono governi tra gli uomini, che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni volta che qualsiasi forma di governo diventa distruttiva di questi fini, è diritto del popolo modificarla o abolirla e istituire un nuovo governo, ponendo le sue basi su tali principi e organizzando i suoi poteri in una forma, tale che, a esso, sembrerà molto probabile che influenzi la propria sicurezza e felicità.

Numero2739.

 

F E L I C I T A’

 

Nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, il 4 luglio 1776, si afferma:

 

“Tutti gli uomini sono stati creati uguali: essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti Inalienabili; fra questi ci sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità; allo scopo di garantire questi diritti, sono creati fra gli uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; ogni qual volta una qualsiasi forma di Governo, tende a negare tali fini, è Diritto del Popolo modificarlo o distruggerlo, e creare un nuovo Governo, che ponga le sue fondamenta su tali principi e organizzi i suoi poteri nella forma che al popolo sembri più probabile possa apportare Sicurezza e Felicità.”

 

A differenza della nostra Costituzione, in America la felicità è un vero e proprio diritto. Si dà ai cittadini il diritto di difenderlo da chiunque cerchi di ostacolarlo. Il governo americano per garantire la felicità della popolazione si deve immergere nei loro sentimenti entrare in contatto con loro. Il diritto alla felicità non è solo della singola persona ma è anche dell’intera collettività.

In Italia i principali articoli che garantiscono all’uomo di vivere in una condizione di benessere e piena libertà vengono enunciati nei primi quattro articoli. L’Italia garantisce all’uomo dei diritti e dei doveri inviolabili; gli garantisce l’uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizione sociale ed economica. La costituzione italiana inoltre, garantisce all’uomo il dovere di lavorare secondo le proprie scelte e le proprie possibilità. La repubblica italiana non deve , in nessun modo, andare a violare o restringere i diritti dell’uomo impedendone il suo pieno sviluppo, anzi deve dare la possibilità a qualsiasi uomo di poter esercitare i propri diritti e doveri. Le principali differenze tra la Costituzione Italiana e la Costituzione Americana riguardano soprattutto i primi articoli.

Anche la loro nascita è differente.

La Costituzione della Repubblica Italiana è nata in seguito alla liberazione dell’Italia dai tedeschi, dopo la seconda guerra mondiale. Con il  referendum del 1946 la popolazione si espresse favorevolmente alla repubblica; lo stesso giorno venne eletta un’ assemblea costituente  che elaborò il testo della costituzione che verrà approvato alla fine del 1947,  promulgato dal Capo provvisorio dello Stato, De Nicola, ed è entrato in vigore il 1 gennaio del 1948. Esso si compone di 139 articoli e di XVIII disposizioni transitorie e finali, ed è stato oggetto di molteplici revisioni costituzionali, con cui si è provveduto ad integrare ed aggiornare il testo originario (Revisione costituzionale).

La Costituzione è divisa in tre parti:

  • primi dodici articoli rappresentano i Principi fondamentali;
  • la Parte I, dal art. 13 all’art. 54, è intitolata Diritti e doveri dei cittadini  ed e composta dai rapporti etico-sociali, dai rapporti di natura economica e dai rapporti di natura politica;
  • la Parte II è intitolata Ordinamento della Repubblica e tratta l’organizzazione dello stato.

Il testo della costituzione è molto rigido, ciò significa che per poter modificare alcuni articoli o disposizioni della Costituzione, bisogna effettuare un procedimento molto lungo e complesso. La legge costituzionale permette al parlamento di modificare la Costituzione: essa si differenzia dalla legge ordinaria per il procedimento di approvazione. Lo Stato ha anche istituito un organo, la Corte Costituzionale, che ha il potere di giudicare le leggi e di annullarle nel caso in cui vadano contro i principi costituzionali.

La Costituzione americana, nata dalla rivoluzione delle colonie britanniche nel XVIII secolo venne redatta e approvata dalla Convenzione di Filadelfia nel 1787 ed entrò in vigore 2 anni dopo. Essa è la più antica costituzione scritta, nacque dall’esigenza di creare un forte governo centrale che regolasse i dissensi, soprattutto in materia doganale, tra gli stati che si erano dichiarati indipendenti nel luglio 1776. La costituzione è formata da un breve preambolo e da sette articoli suddivisi in numerose sezioni; di essa fanno parte anche gli emendamenti proposti e ratificati. I primi dieci emendamenti, approvati nel 1789, costituirono il Bill of Rights. In America l’esercizio del controllo di costituzionalità (judicial review) sulle leggi e altri atti normativi è esercitato dagli organi giudiziari, in primo luogo dalla Corte suprema. Mentre la Costituzione Italiana è  un testo rigido, in modo che non possa essere variata o interpretata per favorire la corruzione, la costituzione degli stati uniti è più elastica e interpretabile, affinché tutti i 51 stati degli USA siano regolati e non prendano strade troppo diverse.

La Costituzione americana, inoltre, risale al 1788, e fu creata per durare nel tempo, per essere attuale anche dopo centinaia d’anni. Ovviamente la società e le sue regole cambiano di epoca in epoca, quindi è necessario che i suoi articoli siano interpretabili, flessibili ed applicabili in diverso modo.
La nostra Costituzione nasce in tempi recenti, ed è stata creata in una situazione diversa, per garantire la democrazia e il rispetto di doveri e diritti. Il diritto degli Stati Uniti, a differenza di quello italiano, è giurisprudenziale, ossia afferma che le norme giuridiche vengono create all’insorgere di un nuovo caso. Si  può dire che l’intero diritto americano sia una raccolta di sentenze, che una volta approvate diventano legge.

Una delle differenze principali è che nel primo articolo della Costituzione Italiana si enuncia che:

L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.”.

La Costituzione americana, invece, inizia con un preambolo in cui si parla dello scopo per cui essa è nata, ossia per perfezionare la loro unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all’interno dello stato, provvedere alla comune difesa, promuovere e salvaguardare il benessere generale come dono della libertà. E, soprattutto, afferma che ogni uomo ha diritto ad essere felice.

Numero2738.

 

L E X   S C R I P T A

L E X   T R A D I T A

 

La traduzione di questo “brocardo” (espressione latina di contenuto giuridico: è il termine con cui vengono indicate le regole generali del diritto) può prestarsi ad un equivoco ridicolo. Chi non conosce il latino potrebbe pensare che questa frase assiomatica si possa interpretare così come suona in Italiano, cioè: legge scritta. legge tradita. Noi conosciamo, più comunemente, il detto popolare: “fatta la legge, trovato l’inganno” che potrebbe essere un altro modo per esprimere lo stesso concetto.
Niente di tutto questo. La traduzione corretta è la seguente: legge scritta, legge tramandata. È cioè la legge statutaria, quella che, una volta sancita, stabilita, approvata, è destinata a durare e valere nel tempo (in latino il verbo tradere significa tramandare). Si tratta della legge che vale come principio giuridico di riferimento, a differenza della legge non scritta che ha scaturigini negli usi e costumi di una società e tramandata per comportamenti abitudinari ma non decretata in alcun modo.

Tuttavia, vale anche l’asserzione che “la consuetudine (non scritta) è fonte di diritto”.
Secondo la dottrina tradizionale, essa consta di due elementi:
uno di tipo materiale (usus o diuturnitas),
uno di tipo soggettivo (opinio iuris ac necessitatis), ancorché oggettivamente verificabile.

Insomma, la consuetudine è una delle fonti del diritto positivo (ius non scriptum).

Numero2679.

 

da  QUORA      di  Laura Taibi

 

C’ È  QUALCOSA  DI  LEGALE  CHE  PENSI  NON  DOVREBBE  ESSERLO?

 

Quello che sto per scrivere potrebbe sconvolgere molta gente e far storcere il naso:

Dovrebbe essere illegale concepire senza avere nessuna qualifica per essere genitori.

Mi spiego: se una coppia, per un qualsiasi motivo, non riesce a concepire un figlio proprio, può sempre adottare. Per farlo però bisogna superare un iter di idoneità che comprende materialmente l’avere una casa, un lavoro sicuro, una certa stabilità economica… ma non solo. Ci sono anche test con psicologi e assistenti sociali per provare che quella coppia non abbia disturbi mentali e che sia in grado, psicologicamente e moralmente, di occuparsi di un bambino.

Tutto questo è ritenuto normale e opportuno, quando si tratta di un’adozione, ma sembra del tutto superfluo quando una coppia il figlio se lo concepisce da sé, seguendo solo le regole e le modalità naturali.

Ho visto (come credo molto di voi) famiglie disfunzionali, formate da genitori troppi giovani, troppo vecchi, troppo ignoranti o con palesi problemi comportamentali. Genitori concentrati solo su se stessi, oppure violenti, anaffettivi, incapaci di impartire le basilari norme educative ai loro figli.

Questa gente ha solo avuto la fortuna di avere un apparato riproduttivo funzionante e questo, secondo la legge, rende una persona automaticamente idonea ad avere dei figli. Tutto questo a me sembra assurdo!

Se dipendesse da me, istituirei una specie di “patente genitoriale” senza la quale concepire un figlio risulterebbe reato. Per conseguirla si dovrebbe passare lo stesso iter utilizzato per le adozioni, dimostrando così di essere in grado di fare il genitore.

N.d.R. (Redazione di chi ha scritto l’articolo, che ha ricevuto molti like) : non mi aspettavo tutti questi riscontri positivi, essendo questo un argomento piuttosto “scomodo” per molti.

Parafrasando quello che è stato detto nei commenti: chi non ha avuto la sfortuna di vivere in famiglie disfunzionali non può capire cosa voglia dire ed è portato a credere che ogni persona sia capace di imparare il mestiere di genitore, ma purtroppo così non è.

Numero2047.

 

P O L I T I C A   E   L E G G E

 

La politica deve avere il coraggio di adottare ed assumere la responsabilità attraverso la legge.

Si chiama democrazia responsabile e non stato di polizia, si chiama vivere civile, senza sotterfugi tartufeschi, o bizantinismi di buonsenso. Furbizie che non possono e non devono albergare nelle Amministrazioni intellettualmente oneste. Mai. Anche quando certe leggi non ci piacciono.
Perché è la legalità, la legge, l’unica stella polare da seguire. Quella legge che fissa le regole del vivere civile, che ci permette, ogni giorno, di conoscere i limiti entro i quali possiamo muoverci senza calpestare la libertà e il diritto altrui. E viceversa. Perché non ci può essere libertà fuori dalla legge. Sempre e comunque.
La legge, ancora, come ultimo baluardo prima della barbarie, equo ma sempre più fragile contrappeso allo strapotere del denaro e dell’abuso.
La legge, infine, quell’insieme di regole che ci permette, ogni giorno, di vederci garantiti nei nostri diritti, nell’esercizio della nostra attività professionale e ci consente di tutelare la nostra proprietà.
Tutto questo è la legge. Nessun odio sociale, nessuno stato di polizia. Ma uno sprone a cambiare le cose, ma secondo le regole. Quelle regole che trovano fondamento nella nostra Costituzione. Scritta nel nome di quel sangue versato per la libertà e la democrazia di questo, nonostante tutto, meraviglioso paese.

Numero2043.

 

. . . . M A   N O N   È   T E N N I S

 

Quando, all’esame di una

qualunque materia giuridica,

non conoscete la risposta,

evitate di rispondere

secondo “buon senso”:

sarebbe, sicuramente,

una risposta sbagliata.

Perché il rovescio del diritto

è proprio il “buonsenso”.

 

Prof. Francesco  Galgano.